Organizzazione
 

Regolamento di disciplina

Alla luce dello Statuto delle studentesse e degli studenti promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998 come integrato e modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2007,  il Liceo Classico “Francesco Vivona” adotta il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSE

 

Art. 1 – Doveri

 

Vivere in comunità implica l’assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l’adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

 

Art. 2 – Mancanze disciplinari

 

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri” propri degli studenti, particolarmente:

  1. negligenza nell’assolvimento dei doveri scolastici

  2. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell’ingresso in classe alla prima ora e dopo l’intervallo

  3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate

  4. comportamento disattento e disinteressato

  5. uso dei cellulari in classe durante le lezioni

  6. lettura di scritti non attinenti la lezione

  7. uscite ripetute o prolungate dalla classe

  8. attività non autorizzate né programmate durante le lezioni

  9. disturbo dell’attività didattica

  10. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene

  11. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d’istituto

  12. scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all’interno quanto all’esterno, in prossimità della scuola

  13. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza.

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

 

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonizione verbale o scritta sul registro di classe (infrazioni di cui all’art. 2, commi 1,2,4,5,6,7,8,)

  2. convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l’inadempienza dell’obbligo scolastico e formativo (infrazione di cui all’art 2, comma 3)

  3. allontanamento temporaneo dall’aula con annotazione sul registro di classe (infrazione di cui all’art. 2, comma 9)

  4. riparazione del danno con ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni, sempre con riparazione del danno, da uno a tre giorni, a seconda della gravità (infrazioni di cui all’art. 2, comma 10)

  5. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni  (infrazioni di cui all’art. 2, commi 1- 11)

  6. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità (infrazioni di cui all’art. 2, comma 12)

  7. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (infrazioni di cui all’art. 2, comma 13)

  8. allontanamento dalla Comunità scolastica superiore a quindici giorni (infrazioni di cui all’art. 2, comma 13)

Art. 4 – Organi competenti

 

Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni:

 

Art. 5 – Giustificazioni

 

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni più gravi (art. 3, lettere d-h), dovranno essere avvisati ed ascoltati anche i genitori.

 

Art. 6 – Convocazione del Consiglio di Classe

 

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l’infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d’Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l’alunno e i genitori per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio viene convocato di norma entro due giorni dall’avvenuta infrazione e si riunisce entro i tre giorni successivi alla convocazione.

 

Art. 7 – Allontanamento dalle lezioni

 

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni, lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell’attività alternativa e/o in attività di studio che l’organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell’eventuale danno arrecato.

 

Art. 8 – Organo di garanzia (OG)

 

E’ istituito l’Organo di Garanzia (OG) previsto dall’art. 5, comma 2 del DPR 249/98. Esso è costituito dai membri della Giunta esecutiva, e cioè dal:

  1. Dirigente Scolastico (che la presiede)

  2. DSGA

  3. 1 non docente

  4. 1 genitore

  5. 1 alunno

Art. 9 – Convocazione dell’OG

 

L’OG dovrà essere convocato entro due giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’OG non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.

 

Art. 10 – Ricorsi

 

Avverso alle sanzioni di cui all’art. 3, lettere d.-g. (per più di un giorno di sospensione), è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, che sarà anche annotata sul registro di classe. Nel caso della sanzione di cui all’art. 3, comma h, i genitori possono presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione.

La decisione dell’ OG viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell’alunno.

Le decisioni all’interno dell’OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell’OG stesso.

I provvedimenti decisi dall’organo collegiale preposto comportano l’instaurarsi di una  procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell’organo disciplinare e seguita dall’audizione dello studente nei cui confronti l’organo procede, alla presenza dei genitori. Esaurita questa fase, l’organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l’organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni agli interessati.

 

Art. 11 – Organo di Garanzia Regionale

 

Entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell’OG, è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, il quale, sentito il parere dell’Organo di Garanzia Regionale da lui presieduto, decide in via definitiva sul contenzioso, valutando l’eventuale inosservanza e violazione dello Statuto.

 

Art. 12 – Sanzioni alternative

 

Poiché la sanzione disciplinare ha una funzione educativa, essa può essere commutata in attività di natura culturale, sociale, o a favore della comunità scolastica. Si prevedono le seguenti sanzioni alternative, da comminare a giudizio dell’organo sanzionante in relazione alla tipologia della mancanza:

  1. Ricerche o lezioni aggiuntive, da presentare alla classe

  2. Ripulitura di arredi o locali eventualmente imbrattati

  3. Attività di solidarietà (Caritas)

  4. Servizi per la scuola (controllo cancelli o servizio d’ordine)

Art. 13 – Regolamento d’Istituto

 

Il regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d’Istituto.