Associazione culturale
Amici del Vivona
Statuto
DENOMINAZIONE,
SEDE E DURATA
Art. 1
E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro
denominata “Amici del Vivona”, con sede in ROMA, Via della Fisica 14, a norma dell’art.
36 e sgg. del C.C. Essa è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti
leggi in materia.
La durata dell’Associazione è illimitata.
FINALITA’
Art. 2
L'associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione
religiosa, razziale e politica.
Art. 3
L'associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare
tra gli alunni, gli ex-alunni, i genitori, il personale ATA e gli insegnanti del
Liceo “Vivona” occasioni di incontro per rafforzare i principi fondamentali
della tradizione culturale e civile propria del Liceo “Vivona”, promuovendo
attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e socio-umanitarie, anche
in collaborazione e/o in convenzione con Enti, altre associazioni ed
istituzioni scolastiche.
Art. 4
L'associazione non perseguirà e non potrà comunque
perseguire alcun fine di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
SOCI
Art. 5
Possono aderire all’Associazione tutte le persone di
ambo i sessi che ne facciano richiesta e che ne condividano le finalità, i
principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Sull’ammissione deciderà
inappellabilmente il Consiglio Direttivo. Gli iscritti debbono tenere un comportamento
moralmente corretto, versare la quota associativa annuale e hanno l’obbligo di
osservare lo Statuto e di rispettare le decisioni degli organi
dell’Associazione.
Art. 6
L'associazione è composta dalle seguenti categorie
di soci:
- Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di
costituzione.
- Soci ordinari: sono coloro che si iscrivono successivamente
all'associazione.
I soci hanno tutti i diritti relativi alla
partecipazione all'attività associativa. Nell’assemblea a ciascun socio spetta
un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e – all'atto della
convocazione – sia in regola con il pagamento delle quote associative. Non
sono ammesse deleghe.
Art. 7
Tutti i soci fondatori e ordinari maggiori d'età
iscritti all'Associazione hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario,
oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.
L'adesione per tutti i soci viene considerata a
tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla
stessa in qualunque momento.
Art. 8
La qualifica di socio si perde per dimissioni,
morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.
L'associato può essere espulso quando ponga in
essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell’Associazione.
L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio
interessato. Contro il provvedimento l'associato può presentare ricorso
all’Assemblea.
I ricorsi devono essere presentati entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Art. 9
E'
vietata la trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può
essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione
sia ai fini dell'elettorato passivo che attivo.
ASSEMBLEA
Art. 11
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è
composta esclusivamente da tutti i soci fondatori e ordinari maggiori d'età.
I soci ordinari e fondatori maggiori d'età sono
convocati in Assemblea almeno una volta all'anno per approvare il bilancio
consuntivo e preventivo.
Ogni socio fondatore o
ordinario maggiore d'età ha diritto a un voto in Assemblea, secondo il disposto
di cui all'art. 2538, secondo comma, del C.C.
Hanno comunque diritto di
intervenire in Assemblea tutti i soci fondatori e ordinari in regola con i
pagamenti delle eventuali quote associative.
L'Assemblea viene convocata nei casi previsti,
ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della
richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L'assemblea
si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
La
convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato
per l'adunanza, mediante affissione all’Albo presso il Liceo “Vivona” e pubblicazione
sul sito Web.
La
convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità,
in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente ovvero dal
Consigliere più anziano.
Delle
riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e
dal Segretario.
Le delibere assembleari
saranno rese note a tutti gli associati, con le stesse modalità previste per
l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che
straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci
anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno,
l'ora e il luogo della prima e seconda
convocazione, nonché l'ordine del giorno. In prima convocazione
l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più
uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra
la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Art. 12
L’assemblea ordinaria che si riunisce almeno una
volta all’anno:
-
approva il
rendiconto economico-finanziario;
-
provvede alla
elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
-
delinea gli
indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione;
-
delibera su
ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo
e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
Art. 13
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza
del 50% degli associati e con la maggioranza del 51% dei presenti sulle
modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulla
nomina dei liquidatori.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 14
Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, è composto
da Presidente, Vice Presidente e 11 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno ed elegge nel suo ambito Presidente,
Vice Presidente e Segretario.
In caso di dimissioni del Presidente, il Vice
Presidente assume la gestione commissariale indicendo entro quindici giorni la
riunione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente, dopo la
surroga in Consiglio con il primo dei non eletti.
Chi
ricopre il posto di un Consigliere cessato rimane in carica fino alla scadenza
del mandato dell'intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora venga
meno la maggioranza dei Consiglieri; in tal caso è necessaria la sua totale rielezione.
Le
funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:
- gestione delle attività e assolvimento degli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
-
nomina del
Presidente, Vice Presidente e Segretario Tesoriere;
-
redazione
annuale del rendiconto economico-finanziario, da sottoporre successivamente all'approvazione
dell'Assemblea;
-
fissazione
delle quota associativa annuale;
-
revisione degli
elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione
di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
-
deliberazioni
sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci ordinari e
sostenitori;
-
deliberazioni
su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per
l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea e
determinazione di tutte le iniziative necessarie.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del
Presidente qualora questi lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente
quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è
presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza
di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni vengono assunte:
-
con il voto
favorevole dei Consiglieri presenti; in caso di parità è il voto del
Presidente che prevale.
Art. 15
Gli
incarichi in Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito, onorifico e
volontario. E’ fatto salvo il riconoscimento eventuale di una somma a titolo di
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di attività specifiche per
conto dell’Associazione e copertura di somme rimaste effettivamente a carico.
PRESIDENTE
Art. 16
Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei
terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon
funzionamento della vita associativa, rispondendo del suo operato dinanzi ai
soci e nei confronti di
terzi.
PATRIMONIO
Art. 17
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
-
il fondo comune
iniziale derivante dai versamenti effettuati dai soci fondatori dell'Associazione;
-
gli eventuali
fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio;
-
le quote
associative periodiche versate dai soci;
-
i proventi
derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
-
il ricavato
derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente;
-
le eventuali
erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o
privati;
-
ogni altra
entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e si
chiude il 30 giugno di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni
esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico-finanziario.
LIBRI
SOCIALI
Art. 18
Costituiscono Libri Sociali dell'Associazione:
-
il libro soci;
-
il libro
verbali dell'assemblea;
-
il libro
verbali del Consiglio Direttivo.
I libri sociali, con pagine numerate
progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale.
SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
Art. 19
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio
Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
C'è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI
Art. 20
Per
quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento
alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza
finalità di lucro.
Roma, 23 novembre 2005 Il Presidente
