Associazione culturale

Amici del Vivona


Statuto

 

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Amici del Vivona”, con sede in ROMA, Via della Fisica 14, a norma dell’art. 36 e sgg. del C.C. Essa è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

FINALITA’

Art. 2

L'associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale e politica.

Art. 3

L'associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare tra gli alunni, gli ex-alunni, i genitori, il personale ATA e gli insegnanti del Liceo “Vivona” occasioni di incontro per rafforzare i principi fondamentali della tradizione cultura­le e civile propria del Liceo “Vivona”, promuovendo attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e socio-umanitarie, anche in collaborazione e/o in con­venzione con Enti, altre associazioni ed istituzioni scolastiche.

Art. 4

L'associazione non perseguirà e non potrà comunque perseguire alcun fine di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avan­zi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'asso­ciazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

SOCI

Art. 5

Possono aderire all’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che ne facciano richiesta e che ne condividano le finalità, i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Sull’ammissione deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo. Gli iscritti debbono tenere un comportamento moralmente corretto, versare la quota associativa annuale e hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione.

Art. 6

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione.

- Soci ordinari: sono coloro che si iscrivono successivamente all'associa­zione.

I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa. Nell’assemblea a ciascun socio spetta un voto, a condizio­ne che abbia raggiunto la maggiore età e – all'atto della convocazione – ­sia in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe.

Art. 7

Tutti i soci fondatori e ordina­ri maggiori d'età iscritti all'Associazione hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, oltre che per ogni altra previ­sione di cui al presente Statuto.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indetermi­nato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.

L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell’Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro il provvedimento l'associato può presentare ricorso all’Assemblea.

I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 9

          E' vietata la trasmissibilità della quota o contributo associativo ad ecce­zione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere vincola­ta e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell'elettorato passivo che attivo.

 

ASSEMBLEA

Art. 11

   L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta esclusivamente da tutti i soci fondatori e ordinari maggio­ri d'età.

I soci ordinari e fondatori maggiori d'età sono convocati in As­semblea almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consun­tivo e preventivo.

Ogni socio fondatore o ordinario maggiore d'età ha diritto a un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'art. 2538, secondo comma, del C.C.

Hanno comunque diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci fondatori e ordinari in regola con i pagamenti delle eventuali quote associative.

L'Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della ri­chiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

         L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

         La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione all’Albo presso il Liceo “Vivona” e pubblicazione sul sito Web.

         La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Di­rettivo riterrà adeguate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

                   Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente fir­mato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con le stesse mo­dalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e seconda

convocazione, nonché l'ordine del giorno. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 12

L’assemblea ordinaria che si riunisce almeno una volta all’anno:

-         approva il rendiconto economico-finanziario;

-         provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

-         delinea gli indirizzi e i programmi generali delle attività svol­te dall'Associazione;

-         delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demanda­to per legge o per Statuto.

Art. 13

L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 50% degli associati e con la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, è composto da Presidente, Vice Presidente  e 11 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno ed elegge nel suo ambito Presidente, Vice Presidente e Segretario.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume la gestione commissariale indicendo entro quindici giorni la riunione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente, dopo la surroga in Consiglio con il primo dei non eletti.

      Chi ricopre il posto di un Consigliere cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri; in tal caso è necessaria la sua totale rielezione.

         Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

-    gestione delle attività e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-         nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario Tesoriere;

-         redazione annuale del rendiconto economico-finanziario, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea;

-         fissazione delle quota associativa annuale;

-         revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la perma­nenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli op­portuni provvedimenti in caso contrario;

-         deliberazioni sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori;

-         deliberazioni su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le diret­tive dell'Assemblea e determinazione di tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

-         con il voto favorevole dei Consiglieri presenti; in caso di pa­rità è il voto del Presidente che prevale.

Art. 15

          Gli incarichi in Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito, onorifico e volontario. E’ fatto salvo il riconoscimento eventuale di una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di attività specifiche per conto dell’Associazione e copertura di somme rimaste effettivamente a carico.

 

PRESIDENTE

Art. 16

          Il Presidente ha la rappresentanza legale nei con­fronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garan­tire il buon funzionamento della vita associativa, rispondendo del suo operato dinanzi ai soci e nei confronti di terzi.

 

PATRIMONIO

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

-         il fondo comune iniziale derivante dai versamenti effettua­ti dai soci fondatori dell'Associazione;

-         gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio;

-         le quote associative periodiche versate dai soci;

-         i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;

-         il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di rac­colte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

-         le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;

-         ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio viene pre­disposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico-finanziario.

 

LIBRI SOCIALI

Art. 18

Costituiscono Libri Sociali dell'Associazione:

-         il libro soci;

-         il libro verbali dell'assemblea;

-         il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale.

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

C'è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

NORME FINALI

Art. 20

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

 

 

 

Roma, 23 novembre 2005                                                                                       Il Presidente